Certificato del casellario giudiziario

In ottemperanza dell’obbligo sancito dall’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 per i datori di lavoro che gestiscono attività che prevedano interazione con i minorenni e in considerazione di una organizzazione interna orientata, dove opportuno e possibile, a proporre alle proprie risorse umane opportunità occupazionali anche al difuori dello specifico ambito per il quale siano state assunte, la Cooperativa, per l’assunzione o per l’avvio ad attività di volontariato, necessita l’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002, da cui risultino eventuali condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undeces del codice penale, o sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.